PARTE I: DURATA, SEDE, NORME E SCOPI
Art. 1 – Durata
L’Associazione “Coro Polifonico Canta Rei”, da ora in poi denominata “Canta Rei”, è a tempo indeterminato.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Palermo (PA) alla Via Santocanale n. 76 – 90151.
Art. 3 – Norme
L’Associazione è regolata dalle norme di cui Articolo 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
Art. 4 – Scopi
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere direttamente o indirettamente la musica corale in ogni suo aspetto ed espressione;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso l’instaurazione e la valorizzazione di scambi con esperti, associazioni parallele ed istituzioni culturali e musicali in particolare;
- intervenire nel campo della didattica, dell’istruzione e della formazione musicale in tutte le sue forme possibili, avvalendosi anche della collaborazione di esperti;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi culturali, con il file di assolvere alla funzione sociale di maturazione e di crescita spirituale e civile.
Art. 5 – Attività
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, intende promuovere principalmente:
- l’attività musicale del coro denominato “Canta Rei”, attraverso la preparazione dei coristi, la realizzazione di concerti e l’animazione di celebrazioni liturgiche nei diversi tempi dell’anno.
Inoltre, l’Associazione si propone di organizzare, partecipare e promuovere:
- concerti, spettacoli musicali, lirici e teatrali, manifestazioni artistiche (rassegne, gare e concorsi corali) in territorio nazionale e internazionale;
- corsi didattici (corsi di formazione e masterclass), lezioni concerto, laboratori e gruppi di studio nell’ambito musicale;
- incisioni discografiche, proiezioni di film, documentari e l’ascolto di registrazioni audio;
- dibattiti, conferenze, incontri, convegni e seminari;
- gestione di spazi atti allo svolgimento delle presenti attività;
- collaborazione con enti musicali e culturali, conservatori, università, scuole e istituti pubblici e privati e con tutti gli enti, pubblici e privati, che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura, attraverso protocolli d’intesa e collaborazioni di partenariato;
- ogni altra attività finalizzata alla formazione umana e al raggiungimento dello scopo sociale.
PARTE II: SOCI
Art. 6 – Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri di sentimenti e comportamento democratici che condividono le finalità dell’Associazione, che intendono seriamente impegnarsi nell’attività di diffusione e promozione della musica e che riconoscono alla musica valore artistico, educativo e di promozione della persona.
Art. 7 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è presa in esame dal Consiglio Direttivo e deliberata in sede di assemblea. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è stata accolta e trascritta nel libro dei soci.
Art. 8 – Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del regolamento e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art. 9 – Perdita della qualità di socio
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- decesso;
- espulsione nel caso di:
– gravi motivi morali o disciplinari;
– inosservanza delle norme statutarie o regolamentari;
– svolgimento di attività che siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
Il socio dimesso o espulso dall’Associazione perde la qualifica d’associato e l’eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio.
PARTE III: ORGANI
Art. 10 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Direttore artistico.
Art. 11 – Gratuità
Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso. Ai soci compete solo l’eventuale rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
PARTE IV: ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 – Partecipazione
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nonché diritto di voto tutti i soci ordinari (vedasi Regolamento) maggiorenni iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea viene convocata: su richiesta del Presidente, in via ordinaria almeno una volta l’anno entro n.4 mesi dalla chiusura dell’esercizio economico e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali; su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 di tutti gli associati.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 10 gg. per la prima e di almeno 2 gg. per la seconda, attraverso invito tramite mail o in modalità telematica da parte del Presidente.
Art. 14 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 dei soci; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno i 2/5 dei voti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di questi, dal Consigliere associativamente più anziano. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione per la visione da parte di ogni associato.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più 1 dei voti espressi. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.
L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto all’accettazione di tali delibere.
Art. 15 – Forma di votazione dell’Assemblea
Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei votanti. Tutte le votazioni riferite a persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.
Art. 16 – Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità il Tesoriere non ha diritto di voto;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Direttore Artistico;
- fissare su proposta del Consiglio Direttivo la quota di ammissione ed il contributo associativo ordinario;
- esprime pareri e suggerimenti sull’indirizzo generale dell’attività svolta o da svolgersi;
- delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno che il Consiglio Direttivo ritenga necessario sottoporre all’Assemblea.
in sede straordinaria
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
PARTE V: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è così composto:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) N.2 Consiglieri.
Il Direttore Artistico ha diritto alla partecipazione al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. Il Segretario viene nominato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è formato da 6 membri, di cui 5 nominati dall’Assemblea ordinaria (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, n. 2 Consiglieri); dura in carica 3 anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli fra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento, di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. Le cariche sono volontarie e svolte gratuitamente. I membri del Consiglio non riceveranno pertanto alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad iniziative promosse da enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano n. 3 componenti.
In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte da 1 membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con le stesse modalità descritte all’Art. 13 di codesto Statuto. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere associativamente più anziano. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate in forma scritta e poi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti;
- conferire ai Consiglieri procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio;
- avere cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’Attività dell’Associazione.
Vice Presidente
Il Vice Presidente affianca il Presidente nelle varie attività da svolgere per l’Associazione e, in sua assenza, ne fa le veci.
Segretario
Il Segretario partecipa alle sedute dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige, sottoscrive i relativi verbali e si occupa della compilazione dei libri sociali.
Tesoriere
Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- tenere la contabilità, i libri e i documenti contabili;
- curare gli adempimenti fiscali;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
Direttore Artistico
Il Direttore Artistico ha competenza esclusiva riguardo alla direzione artistica e musicale dell’Associazione. Il Direttore Artistico, sentito il Consiglio Direttivo:
- stabilisce l’ammissione o l’esclusione dei coristi per le esibizioni;
- fissa la frequenza e la durata delle prove del coro;
- sceglie il repertorio che il coro eseguirà in ogni manifestazione;
- provvede alla formazione musicale dei componenti del coro e alla concertazione dei brani musicali del coro;
- promuove ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
PARTE VI: FINANZE E PATRIMONIO
Art. 19 – Entrate dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote associative;
- contributi di altri Enti pubblici e/o privati;
- versamenti volontari degli associati;
- ogni altro tipo di entrate.
Il contributo ordinario, fissato su base annua, viene corrisposto entro il 28 febbraio.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio comunque acquisito e la disponibilità finanziaria, dedotte le passività, saranno devoluti ad enti aventi analoga finalità.
PARTE VII: NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 – L’esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 – Norme transitorie
Sino alla convocazione della sua prima Assemblea la reggenza dell’Associazione spetta a coloro che hanno contribuito alla formazione della stessa, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo in qualità di Consiglio Direttivo. Il primo mandato del Consiglio Direttivo dura 3 anni.
Art. 22 – Rinvio
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia. Particolari norme di funzionamento interno e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Art. 23 – Norme finali
Il presente Statuto entra in vigore il giorno di costituzione dell’Associazione.